Statuto

FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI FEMMINILI TICINO PLUS
Statuto FAFTPlus

 

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La Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFTPlus) è un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Ha sede a Massagno.

È socia dell’Alleanza Società femminili svizzere (AllianceF).

 

Art. 2
La Federazione riunisce quali membri collettivi le associazioni femminili regionali o locali, gli enti pubblici e privati, regionali o locali, nonché le socie e i soci singole/i, che perseguono o condividono le finalità di cui ai punti a), b) e c).

La Federazione ha lo scopo di:

 

  • a)  studiare i problemi inerenti la condizione della donna nella vita pubblica, privata, professionale, economica e sociale, per contribuire a migliorarla;
  • b)  promuovere la realizzazione della parità fra donna e uomo, come previsto dall’art.8 cpv 3, della Costituzione Federale;
  • c)  di rappresentare gli interessi delle donne di fronte alle istituzioni politiche o altre organizzazioni.

 

Inoltre, la Federazione favorisce la collaborazione e l’intesa tra le/gli associate/i, anche attraverso l’organizzazione di attività comuni e il sostegno di specifiche iniziative, purché di interesse generale e coerenti con gli scopi di cui ai punti a), b) e c).

 

Art. 3

La Federazione è indipendente dai partiti politici ed è aconfessionale. Si astiene da qualsiasi intervento negli affari interni dei singoli membri.

 

AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 4

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Comitato esecutivo.
L’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, in seguito AG, ratifica l’ammissione delle candidature.
Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo entro la fine dell’anno amministrativo (31 dicembre). L’AG ratifica le dimissioni.

 

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Gli organi della Federazione sono:

 

  • a)  l’ Assemblea Generale
  • b)  il Comitato esecutivo
  • c)  l’ Ufficio di Revisione dei Conti

 

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L’AG è l’organo supremo della Federazione e deve essere convocata una volta l’anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (31 dicembre).

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta:

 

  • a) di un terzo dei membri collettivi;
  • b) di un terzo delle/dei socie/soci singole/i;
  • c) del Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessari.

 

Le Assemblee vanno convocate per iscritto con 15 giorni d’anticipo con l’indicazione delle trattande all’ordine del giorno. Per la convocazione è accettato l’uso della forma elettronica.

 

COMPOSIZIONE

Art. 7

L’AG è composta dalle/dai delegate/i dei membri collettivi e dalle/dai socie/i singole/i che fanno parte della Federazione.
Ogni membro collettivo ha diritto a tre voti.
 Le/I socie/i singole/i hanno diritto a un voto.
Si vota per alzata di mano. Si decide a maggioranza delle/dei presenti.
La/il presidente del giorno non vota. In caso di parità decide il voto singolo della/del presidente del giorno.
Gli organi della Federazione possono essere eletti a scrutinio segreto, su richiesta dell’Assemblea.
Hanno diritto di voto solo le/i membre/i che hanno versato la quota sociale dell’anno precedente, entro il 31 dicembre.

 

COMPETENZE

Art. 8

L’Assemblea generale:

 

  • a)  approva il rapporto di attività e i conti annuali;
  • b)  approva il programma di attività futura e relativo preventivo;
  • c)  stabilisce annualmente la quota sociale;
  • d)  elegge la/il presidente o due co-presidenti;
  • e)  elegge le/i membre/i del Comitato esecutivo;
  • f)  elegge le/i revisore/i dei conti;
  • g)  sostituisce le/i dimissionarie/i del Comitato esecutivo;
  • h)  ratifica ammissioni e dimissioni;
  • i)  ratifica la decisione del Comitato – elaborata previa consultazione dei membri – inerente la scelta 
delle/dei rappresentanti della Federazione in organismi pubblici e privati;
  • j)  ratifica l’adesione della Federazione ad altri organismi;
  • k)  approva lo statuto e le sue modifiche e decide lo scioglimento della Federazione, la liquidazione del 
capitale sociale e la destinazione dei fondi.

 

COMITATO ESECUTIVO

Composizione
Art. 9

Il Comitato esecutivo si compone da 5 a 13 membre/i rappresentanti dei rispettivi membri collettivi e individuali, di cui una/un presidente, o due co-presidenti.
Un membro collettivo non può avere più di una/un sua/o rappresentante in seno al Comitato esecutivo.
Le/i membre/i singole/i non possono essere in numero maggiore rispetto alle/ai rappresentanti dei membri collettivi. Le/I membre/i del Comitato esecutivo sono nominate/i dall’Assemblea.
La/il presidente, le/i due co-presidenti e le/i membre/i del Comitato esecutivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per altri due mandati di due anni ciascuno.

 

Competenze e organizzazione
Art. 10

Il Comitato esecutivo:
a) amministra la Federazione mettendo in atto le decisioni dell’Assemblea;
b) provvede alla realizzazione degli scopi, elabora il programma di attività;
c) è autorizzato a prendere posizione pubblicamente su tematiche inerenti gli scopi sociali di cui
all’art. 2 dello Statuto;
d) in caso di necessità di consultazione dei membri, anche rispetto a decisioni urgenti e/o sensibili, è ammessa la forma elettronica;
e) convoca l’Assemblea generale e straordinaria;
f) si organizza autonomamente, designando fra le/i sue/suoi membre/i una/un vicepresidente, una/un cassiera/e, una/uno segretaria/o;
g) assume, se necessario, una persona responsabile del segretariato e dell’amministrazione;
h) decide a maggioranza delle/dei presente/i;
i) si riunisce, su convocazione della/del presidente o della/del vicepresidente, almeno sei volte all’anno;
l) si può organizzare in Gruppi di lavoro o in Commissioni di lavoro per argomenti o attività speciali.

 

UFFICIO REVISIONE DEI CONTI

Art. 11

L’ufficio di revisione dei conti si compone di due revisore/i, elette/i dall’assemblea, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili tre volte.
L’ufficio verifica i conti annuali che verranno presentati all’Assemblea dal Comitato esecutivo sulla base delle pezze contabili e ne propone l’approvazione.

 

FINANZIAMENTO

Art. 12

La Federazione si finanzia tramite:

 

  • quota sociale annuale
  • donazioni e lasciti
  • sussidi pubblici e privati
  • introiti provenienti da attività proprie
  • interessi sul capitale
  • ogni membro collettivo e socia/socio singola/o versa una quota che verrà stabilita di anno in anno dall’Assemblea.

 

La Federazione è tenuta a versare agli enti di cui fa parte la quota annuale.
Per le operazioni finanziarie firmano congiuntamente la/il presidente e la/il cassiera/e o la/il segretaria/o.
È esclusa la responsabilità personale delle/dei membre/i per versamenti suppletivi a copertura di eventuali passivi.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 13

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà destinato ad un’istituzione con scopi similari al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

Letto ed approvato dall’Assemblea del 29 marzo 2022